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Sez. L, Sentenza n. 16044 del 17/08/2004 (Rv. 575778 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Riscatto dei periodi scoperti di contribuzione per il periodo 1957-1961 - Art. 11 della legge n. 233 del 1990 - Natura del termine per la presentazione della domanda - Perentorietà - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575778-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'art. 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233 come termine ultimo entro il quale presentare domanda di riscatto dei contributi agricoli per il periodo 1957-1961, è perentorio, come si ricava dal tenore complessivo della legge, in quanto la fruizione del riscatto è prevista come un beneficio eccezionale in favore di una soltanto delle categorie per le quali la citata legge è predisposta e per un periodo limitato nel tempo, all'interno del quale il termine assolve una funzione di certezza nella individuazione del numero dei beneficiari e nella quantificazione del relativo onere finanziario.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)