Sez. U, Sentenza n. 3046 del 18/04/1988 (Rv. 458578 - 01)
PROFESSIONISTI - RAGIONIERI - PERITI COMMERCIALI - IMPOSIZIONE DELLA TASSA SUL RILASCIO DI CERTIFICATI E DI PARERI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL PROFESSIONISTA - GIURISDIZIONE DELLO A.G.O. - SUSSISTENZA.*
PROFESSIONISTI - RAGIONIERI - PERITI COMMERCIALI - IMPOSIZIONE DELLA TASSA SUL RILASCIO DI CERTIFICATI E DI PARERI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL PROFESSIONISTA - GIURISDIZIONE DELLO A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Con riguardo alla "tassa" sul rilascio di certificati e di pareri per la liquidazione degli onorari, che il consiglio dei ragionieri e periti commerciali è autorizzato ad imporre nei limiti necessari a coprire le proprie spese (art. 10 lett. M del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068), la controversia promossa dal professionista, per contestare la legittimità del singolo atto impositivo nei suoi confronti, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega ad una posizione non di interesse legittimo (come nel diverso caso in cui si impugni l'atto amministrativo generale sulla adozione dei criteri per l'applicazione di detta "tassa"), ma di diritto soggettivo, cioè il diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale se non nei casi e nei limiti consentiti dalla legge. (V 755/79, mass n 396929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)