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Sez. U, Sentenza n. 6322 del 11/07/1997 (Rv. 505916 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI | Contestazione di atto amministrativo generale - Posizione di interesse legittimo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa - Contestazione di singolo atto impositivo di prestazione pecuniaria - Questioni relative all'applicazione di un atto amministrativo generale - Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie relativa a richiesta di rimborso di rata di tasse universitarie a seguito del mancato perfezionamento dell'iscrizione.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505916-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI

In caso di diretta contestazione di un atto amministrativo generale, è configurabile una posizione di interesse legittimo, e l'atto può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo; quando, invece sia contestato un singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria e in relazione ad esso venga in considerazione l'applicazione della disposizione impositiva contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'atto di esercizio del suo potere autorganizzativo, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo asseritamente leso, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere la suddetta prestazione al di fuori dei casi stabiliti dalla legge e in misura e con modalità diverse da quelle di legge. (Nella specie una studentessa, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ad un corso di laurea dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dovette versare la prima rata delle tasse scolastiche e, a seguito della sua rinuncia dopo l'invito a perfezionare l'iscrizione, l'Università non le riconobbe il diritto alla restituzione, invocando una clausola del "bando" per le iscrizioni; l'interessata agì in giudizio per la restituzione, contestando la legittimità di tale clausola; il giudice conciliatore condannò la convenuta alla restituzione in base alla ritenuta illegittimità della richiesta di anticipazione e al rilievo che le norme regolamentari prevedevano l'irripetibilità solo in caso di avvenuta iscrizione e che comunque l'Università era stata in grado di far subentrare un altro studente; la S.C., affermata la giurisdizione del g.o., ha confermato la sentenza impugnata in base alla adeguatezza della sua motivazione in relazione al giudizio di equità nell'osservanza dei principi regolatori della materia che doveva essere compiuto).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)