Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 20/07/1989 (Rv. 463417 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO DI CUI AL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - RITENUTE DI ACCONTO GIÀ VERSATE - COMPUTABILITÀ - LIMITI - RIMBORSO O RIPORTO A CONGUAGLIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO DI CUI AL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - RITENUTE DI ACCONTO GIÀ VERSATE - COMPUTABILITÀ - LIMITI - RIMBORSO O RIPORTO A CONGUAGLIO - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al decreto legge 5 novembre 1973, n. 660 (conv. Con modif. Nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), la computabilità in favore del contribuente di ritenute d'acconto in precedenza versate deve essere riconosciuta, nell'ambito di ciascun periodo d'imposta, fino al limite massimo della coincidenza dell'ammontare di tali ritenute con quanto dovuto secondo i criteri di definizione agevolata, mentre, per eventuali eccedenze, resta esclusa ogni possibilità di ottenerne sia il rimborso, sia il riporto a conguaglio in un diverso periodo d'imposta (ancorché compreso fra quelli per i quali è chiesto il condono). (Conf 4357/87, mass n 453100, Cass.).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177 com. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)