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Sez. L, Sentenza n. 4843 del 01/10/1984 (Rv. 436769 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DELL'INPS - DIRITTO DEI TITOLARI DI PENSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436769-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DELL'INPS - DIRITTO DEI TITOLARI DI PENSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*

Nei confronti dei titolari di pensione della cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, il diritto di conseguire l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico a carico dell'INPS deve essere riconosciuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità degli artt. 2 secondo comma lett. A della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui escludono la possibilità del suddetto cumulo di prestazioni pensionistiche, non anche alla stregua della precedente sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità delle citate norme solo nella parte in cui negavano quel cumulo per i titolari di pensione dello stato.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)