Sez. 2, Sentenza n. 459 del 22/02/1971 (Rv. 350068 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARIO PER IL PROCURATORE LEGALE DELLA CONTROPARTE - DOGLIANZA PER LA MANCATA RIDUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DEL DIVARIO TRA IL LIQUIDATO ED IL DOVUTO - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARIO PER IL PROCURATORE LEGALE DELLA CONTROPARTE - DOGLIANZA PER LA MANCATA RIDUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DEL DIVARIO TRA IL LIQUIDATO ED IL DOVUTO - NECESSITA.*
Colui che impugna la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa effettuata dal giudice di merito per il fatto che esso non sia stato ridotto a meta in considerazione della qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono della controparte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario tra l'importo liquidato dal giudice e quello corrispondente, secondo le tariffe delle prestazioni rese. (Conf 774'68, mass n 332039).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 17, Cod. Civ. art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)