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Sez. U, Sentenza n. 774 del 09/03/1968 (Rv. 332039 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- ONORARIO - IMPUGNAZIONE PER MANCATA RIDUZIONE A META IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE RIVESTITA DAL PATRONO DI CONTROPARTE - ONERE DI SPECIFICARE L'ASSERITO DIVARIO TRA LA SOMMA LIQUIDATA E QUELLA DOVUTA.*
Stato
decisa il 1968-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332039-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- ONORARIO - IMPUGNAZIONE PER MANCATA RIDUZIONE A META IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE RIVESTITA DAL PATRONO DI CONTROPARTE - ONERE DI SPECIFICARE L'ASSERITO DIVARIO TRA LA SOMMA LIQUIDATA E QUELLA DOVUTA.*

Colui che impugna la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa fatta dal giudice di merito per il fatto che esso non sia stato ridotto a meta in considerazione della qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono di controparte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario tra l'importo liquidato dal giudice e quello corrispondente, secondo le tariffe alle prestazioni rese.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)