Sez. U, Sentenza n. 774 del 09/03/1968 (Rv. 332039 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- ONORARIO - IMPUGNAZIONE PER MANCATA RIDUZIONE A META IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE RIVESTITA DAL PATRONO DI CONTROPARTE - ONERE DI SPECIFICARE L'ASSERITO DIVARIO TRA LA SOMMA LIQUIDATA E QUELLA DOVUTA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- ONORARIO - IMPUGNAZIONE PER MANCATA RIDUZIONE A META IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALIFICA DI PROCURATORE LEGALE RIVESTITA DAL PATRONO DI CONTROPARTE - ONERE DI SPECIFICARE L'ASSERITO DIVARIO TRA LA SOMMA LIQUIDATA E QUELLA DOVUTA.*
Colui che impugna la legittimita della liquidazione dell'onorario di difesa fatta dal giudice di merito per il fatto che esso non sia stato ridotto a meta in considerazione della qualifica di procuratore legale rivestita dal patrono di controparte, ha l'Onere di specificare l'asserito divario tra l'importo liquidato dal giudice e quello corrispondente, secondo le tariffe alle prestazioni rese.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)