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Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 11/06/1998 (Rv. 516355 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Eccezione di usucapione sollevata dal convenuto - Natura - Opposizione di una situazione sopravvenuta idonea ad eliminare l'incertezza soggettiva sul confine - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516355-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

Nell'azione di regolamento di confini, la proposizione dell'eccezione di usucapione da parte del convenuto non comporta la trasformazione in "revindica" dell'azione proposta, giacché il convenuto con quell'eccezione non contesta l'originario titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine. Nè l'azione di regolamento muta natura quando insieme con la determinazione del confine si chiede anche il rilascio di una zona determinata, configurandosi tale richiesta come mero corollario dell'accertamento (conflitto tra fondi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)