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Sez. 2, Sentenza n. 12481 del 28/05/2007 (Rv. 597636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Disciplina dell'articolo 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n.353 - Eccezione di usucapione da parte del convenuto nell'azione di regolamento di confini - Incertezza del confine - Oggettiva - Inammissibilità - Motivazione - Incertezza soggettiva - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In tema di nuove eccezioni in appello, secondo la disciplina dell'articolo 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con la legge 26 novembre 1990 n. 353, poichè la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto per regolamento di confini non comporta la trasformazione in revindica dell'azione proposta, giacchè il convenuto, con tale eccezione, non contesta l'originario titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine, l'eccezione suddetta non è ammissibile, ai sensi del citato articolo 345 cod. proc. civ., tutte le volte in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo. Si verifica tale ipotesi nel caso di promiscuità del possesso della zona confinaria, situazione che è di per sè incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per l'usucapione. Essa è invece proponibile soltanto in caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)