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Sez. 3, Sentenza n. 16234 del 29/10/2003 (Rv. 567772 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Differenze con la colonia parziaria e con la mezzadria.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567772-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"

Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario (così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l'obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività), sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la colonia "ad meliorandum" si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent'anni e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 959, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)