Sez. 3 - , Sentenza n. 20004 del 06/10/2016 (Rv. 642604 - 02)
CONTRATTI AGRARI - "AD MELIORANDUM" - PARZIARIA | Natura - Rapporto associativo - Conseguenze - Possibilità di esercitare il diritto di affrancazione - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI AGRARI - "AD MELIORANDUM" - PARZIARIA
Nel contratto di colonia parziaria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario, sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione, impedendo, così, l'accesso alla possibilità di affranco, che richiede, imprescindibilmente, l'inerenza dei miglioramenti del fondo alla causa del contratto. Infatti, il rapporto di colonia miglioratizia che dà diritto all'affrancazione, in presenza delle condizioni di cui all'art. 1 della l. n. 327 del 1963, presuppone il possesso ultratrentennale in una situazione nella quale è escluso ogni potere di direzione o di compartecipazione in capo al concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)