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Sez. U, Sentenza n. 101 del 19/01/1970 (Rv. 344801 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI IN GENERE - RICORSI - MINISTERO DEL TESORO - DECRETI IN MATERIA VALUTARIA - IMPUGNABILITA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344801-01

TRIBUTI ERARIALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI IN GENERE - RICORSI - MINISTERO DEL TESORO - DECRETI IN MATERIA VALUTARIA - IMPUGNABILITA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Per effetto dell'art 113 della Costituzione, nonche della sentenza 27 gennaio 1959, n 1, della Corte costituzionale, e divenuta inapplicabile la disposizione dell'art 11, secondo comma, del RDL 5 dicembre 1938, n 1928, che non ammetteva alcun ricorso, ne in Sede amministrativa ne in Sede giurisdizionale, contro i provvedimenti emanati per l'accertamento delle violazioni in materia valutaria. Sicche i decreti emessi in tale materia dal ministro del tesoro, che hanno natura di Atti amministrativi, sono attualmente sindacabili a norma delle Disposizioni contenute negli artt 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, secondo cui in tema di diritti soggettivi, che si assumano lesi dall'atto amministrativo, competente a giudicare e l'autorita giudiziaria ordinaria, investita del potere di conoscere della legittimita degli Atti amministrativi, pur non potendoli modificare ne revocare. Al limitato fine di accertare la legittimita o meno del decreto ministeriale che irroga una pena pecuniaria per infrazione valutaria il giudice ordinario ha il potere di esaminare i relativi presupposti di fatto e di diritto, e percio di accertare l'esistenza della violazione e la responsabilita dell'incolpato, con un apprezzamento che, quanto agli elementi di fatto, si sottrae, se adeguatamente motivato, al Sindacato della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)