diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 863 del 12/02/1981 (Rv. 411358 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - CONTROVERSIA DINANZI ALL'AGO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELLA SANZIONE - POTERI DELL'AGO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411358-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - CONTROVERSIA DINANZI ALL'AGO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELLA SANZIONE - POTERI DELL'AGO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Qualora, a seguito di un decreto ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, venga adito il giudice ordinario, per contestare la legittimita della sanzione medesima, detto giudice ha il potere di accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto di tale infrazione e, quindi, di decidere a prescindere dall'adeguatezza e correttezza delle ragioni e dei motivi esposti nel decreto. Tale accertamento, quanto agli elementi di fatto, si sottrae, se adeguatamente motivato, al Sindacato di legittimita. (V 3366/80, mass n 407161; (V 2886/74, mass n 371317, sulla prima parte; (V 101/70, mass n 344801, sulla seconda parte; (Conf 5945/78, mass n 395769, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)