Sez. 1, Ordinanza n. 1754 del 07/06/1971 Cc. (dep. 09/11/1971) Rv. 119239 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MANCATA PROVA DEL LUOGO DI SCIOGLIMENTO - RIFERIMENTO AL LUOGO DELL'ULTIMO REATO COMMESSO DAGLI ASSOCIATI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MANCATA PROVA DEL LUOGO DI SCIOGLIMENTO - RIFERIMENTO AL LUOGO DELL'ULTIMO REATO COMMESSO DAGLI ASSOCIATI.*
La cognizione in ordine al reato di associazione per delinquere appartiene al giudice del luogo ove l'associazione si e sciolta, ma se difetta una qualsiasi prova sul luogo e sul momento di scioglimento dell'associazione, deve soccorrere il criterio del luogo dell'ultimo reato commesso dagli associati, costituendo esso un indice sicuro della persistenza del pactum sceleris con particolare riferimento a quel tempo ed a quel luogo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)