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Sez. 3, Sentenza n. 364 del 15/01/1980 (Rv. 403747 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI RELATIVE A FORME DI PREVIDENZA PREVISTE DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - INCLUSIONE - ESTRANEITA DELLE SOCIETA ASSICURATRICI AL SISTEMA PUBBLICISTICO DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO E SOCIETA ASSICURATRICE O TRA QUEST'ULTIMA ED IL LAVORATORE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403747-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI RELATIVE A FORME DI PREVIDENZA PREVISTE DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - INCLUSIONE - ESTRANEITA DELLE SOCIETA ASSICURATRICI AL SISTEMA PUBBLICISTICO DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO E SOCIETA ASSICURATRICE O TRA QUEST'ULTIMA ED IL LAVORATORE - INCLUSIONE.*

L'art 442 cod proc civ - a differenza dell'abrogato art 459 cod proc civ - nel disciplinare le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha introdotto una completa equiparazione tra le controversie derivanti dalla applicazione delle norme di legge che disciplinano la materia (primo comma) e quelle relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi (secondo comma). Conseguentemente, per effetto del rinvio operato dall'art 442 citato, rientrano nella Competenza del pretore quale giudice del lavoro anche le controversie previdenziali relative a forme di previdenza previste dall'autonomia collettiva, ancorche esse coinvolgano societa assicuratrici estranee al sistema pubblicistico della previdenza e assistenza sociale, e anche se la controversia insorga non gia tra le parti del rapporto di lavoro (o del rapporto di collaborazione ad esso assimilato), bensi tra datore di lavoro e societa assicuratrice, ovvero tra quest'ultima e il lavoratore, coinvolgendo posizioni attinenti al regime privatistico della polizza assicurativa, come la sua stipulazione e l'inclusione in essa dell'infortunio lamentato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)