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Sez. 4, Sentenza n. 1265 del 10/07/1967 Ud. (dep. 03/11/1967) Rv. 105835 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUTATO APPELLANTE CHE NEGHI IN TOTO LE SUE RESPONSABILITA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DELLO APPELLO - RIESAME DI TUTTE LE QUESTIONI ANCHE IN ORDINE AL CONCORSO DI COLPE DELLE PARTI OFFESE.*
Stato
decisa il 1967-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105835-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUTATO APPELLANTE CHE NEGHI IN TOTO LE SUE RESPONSABILITA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DELLO APPELLO - RIESAME DI TUTTE LE QUESTIONI ANCHE IN ORDINE AL CONCORSO DI COLPE DELLE PARTI OFFESE.*

Allorche l'imputato condannato in primo grado insorga contro la relativa sentenza negando del tutto le proprie responsabilita, sorge nel giudice di appello il dovere di riesaminare totalmente il fatto. Egli deve, quindi, accertare anche l'entita dell'apporto causale di ciascun soggetto pur se estraneo al processo. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del concorso di colpa delle persone offese in presenza di una impugnazione dell'imputato che neghi assolutamente ogni sua responsabilita, il giudice dell'appello e tenuto a pronunciarsi sul detto concorso di colpe anche in assenza di un espresso ed esplicito motivo di gravame. (Conf 100179, anno 1966; V 102102, 100394, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)