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Sez. 4, Sentenza n. 9221 del 15/07/1988 Ud. (dep. 13/09/1988) Rv. 179161 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ PENALE - RIESAME DELL'INTERA FATTISPECIE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179161-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ PENALE - RIESAME DELL'INTERA FATTISPECIE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - RAGIONE.*

In tema di reati colposi, qualora l'imputato abbia appellato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, il giudice del gravame ha il potere/dovere di sottoporre a nuovo esame tutti gli elementi di fatto e le circostanze oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento penale, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato favorevole all'impugnante, trattandosi non già di punti della decisione sui quali, se non espressamente impugnati, non è possibile il riesame, bensì di semplici argomentazioni logiche. (Conf mass n 102102; (Conf mass n 105835; (Conf mass n 155208; (Conf mass n 168033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)