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Sez. L, Sentenza n. 363 del 21/01/1989 (Rv. 461493 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NON PROPOSTE CON L'ATTO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO DI PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - CONTESTAZIONE DELLA AREA CON L'ATTO DI APPELLO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DEL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461493-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NON PROPOSTE CON L'ATTO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO DI PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - CONTESTAZIONE DELLA AREA CON L'ATTO DI APPELLO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DEL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*

L'Onere della specificazione dei motivi, la quale delimita l' effetto devolutivo dell'appello, non si esaurisce con l'indicazione dei capi di sentenza contro cui è diretta l'impugnazione, postulando anche l'enunciazione - adeguatamente specifica in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata - delle ragioni del gravame, e deve essere assolto, senza possibilità di successive integrazioni, con lo stesso atto d'impugnazione, mediante il quale soltanto è possibile proporre in appello, nel rito del lavoro, le eccezioni (in senso lato) non soggette al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.. ne consegue che, nel caso di sentenza di primo grado di condanna del datore di lavoro al pagamento di determinate spettanze retributive in favore del lavoratore, l'effetto devolutivo dell'appello del datore di lavoro, che investa solo la statuizione sull'an debeatur, non può estendersi, a seguito di eccezione dell'appellante proposta nel corso del giudizio di secondo grado, alla statuizione sul quantum, specie se questa sia sorretta da una ratio decidendi autonoma rispetto a quella della statuizione ritualmente impugnata. (V 7000/87, mass n 455177; (V 2738/87, mass n 451845; (V 5470/86, mass n 447997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)