diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5208 del 25/05/1998 (Rv. 515805 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Lavoratore dipendente tenuto a ricevere e custodire danaro - Ammanco di cassa - Azione di responsabilità contrattuale promossa dal datore di lavoro - Principi ex art. 1218 cod. civ. - Applicabilità - Presunzione di colpa per il fatto dell'inadempimento - Sussistenza - Circostanze liberatorie - Estremi - Onere dela prova - A carico del debitore - Fattispecie relativa a impiegati di banca depositari di valori custoditi in cassaforte.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515805-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Qualora il datore di lavoro, in caso di ammanco di cassa, agisca in giudizio nei confronti di dipendenti tenuti contrattualmente ad assicurare la custodia del denaro fin dal momento in cui esso sia stato loro consegnato per essere collocato in cassaforte, e a sostegno della domanda si limiti a fare riferimento al fatto dannoso per l'azienda costituito dalla perdita del denaro, trovano applicazione i principi fissati dall'art. 1218 cod. civ., il quale è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa che è superabile mediante la prova dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, pur in difetto di contestazioni disciplinari e addebiti circa l'osservanza degli obblighi di diligenza, aveva rigettato la domanda, dando rilievo al difetto di prova da parte della banca di mancanze comportamentali dei dipendenti, trascurando così anche di valutare gli elementi specifici di discolpa dei convenuti, rilevanti anche ai fini di un'eventuale differenziazione delle loro responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)