Sez. 1, Sentenza n. 579 del 19/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153307 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - RAPPORTO DI CONTINENZA - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - RAPPORTO DI CONTINENZA - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Non si rinviene la continenza dei procedimenti a carico di più soggetti, imputati del medesimo reato, quando gli stessi sono chiamati a rispondere di episodi risalenti alla identica fattispecie criminosa, ma distinti ed ontologicamente diversi. (sotto questo profilo la Corte ha chiarito che il denunciato conflitto di Competenza è inammissibile in quanto i reati contestati dal giudice istruttore di Lecco e dal giudice istruttore di Torino, relativi a reati finanziari avevano consentito la individuazione di un centro di attività illecita diverso). (sul concetto di continenza, in riferimento alla verificabilità del conflitto positivo di Competenza V. M. 134259; m. 130016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 52, Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)