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Sez. 1, Sentenza n. 2813 del 25/06/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173885 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - LUOGO DI ACCERTAMENTO DEL REATO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA COMPETENZA PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173885-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - LUOGO DI ACCERTAMENTO DEL REATO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA COMPETENZA PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE - POSSIBILITÀ.*

La Competenza per territorio in materia di reati finanziari, è determinata, alla stregua del principio sancito dall'art. 11 della legge n. 516/1982, che riproduce integralmente il testo dell'art. 21 comma terzo della legge 4 gennaio 1928 n. 7 - dal luogo di accertamento del reato e cioè dal luogo in cui gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria (o i funzionari degli uffici IVA) hanno proceduto agli opportuni accertamenti in ordine alla scoperta del reato nella sua materialità e alla raccolta delle prove. Tale Competenza è suscettibile di modificazione per effetto della connessione, in relazione alle regole dettate dagli artt. 45, 47, 48 cod. proc. pen.. (V mass n 172112; (V mass n 169570; (V mass n 169569; (V mass n 153307; (V mass n 146448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 48, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 11, Legge 12/01/1928 num. 7 art. 21 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)