Sez. 1, Sentenza n. 7336 del 18/02/1980 Ud. (dep. 11/06/1980) Rv. 145576 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che e tenuto a disporla soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non possa essere definito altrimenti, senza, cioe, l'acquisizione di nuovi elementi probatori. In tal caso, la motivazione del rigetto puo anche essere succinta, purche la sentenza fornisca una adeguata dimostrazione degli elementi raccolti e posti a base del giudizio di responsabilita. (V mass nn 140505, 140002, 138781, 137917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)