Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 09/04/1988 (Rv. 458422 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORMA E CONTENUTO - RIASSUNZIONE LIMITATA ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - QUESTIONI DI MERITO PROPOSTE DALL'ALTRA PARTE CON MEMORIA O COMPARSA DI RISPOSTA NON NOTIFICATA PERSONALMENTE - RITUALITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORMA E CONTENUTO - RIASSUNZIONE LIMITATA ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - QUESTIONI DI MERITO PROPOSTE DALL'ALTRA PARTE CON MEMORIA O COMPARSA DI RISPOSTA NON NOTIFICATA PERSONALMENTE - RITUALITÀ.*
Le domande volte alla restituzione od alla riduzione in pristino in conseguenza della Cassazione della sentenza (art. 389 cod. proc. civ.), pur essendo devolute alla cognizione del giudice di rinvio, sono del tutto autonome rispetto a quelle aventi ad oggetto il rapporto giuridico controverso (ancora sub iudice per effetto della Cassazione con rinvio), per la decisione delle quali occorre la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ.. tale riassunzione, qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per Cassazione, si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 cod. proc. civ., ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte (nel termine annuale previsto dall'art. 392 dello stesso codice) mediante memoria o comparsa di risposta, non essendo in tale ipotesi necessaria una citazione da notificare personalmente. (V 3294/62, mass n 254835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)