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Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 07/12/1962 (Rv. 254835 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORMA - CITAZIONE NOTIFICATA PERSONALMENTE - MANCANZA - EFFETTI - RIASSUNZIONE LIMITATA ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - QUESTIONI DI MERITO PROPOSTE DALL'ALTRA PARTE CON COMPARSA DEPOSITATA E NON NOTIFICATA PERSONALMENTE - RITUALITA.*
Stato
decisa il 1962-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254835-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORMA - CITAZIONE NOTIFICATA PERSONALMENTE - MANCANZA - EFFETTI - RIASSUNZIONE LIMITATA ALLE DOMANDE DI RESTITUZIONE O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - QUESTIONI DI MERITO PROPOSTE DALL'ALTRA PARTE CON COMPARSA DEPOSITATA E NON NOTIFICATA PERSONALMENTE - RITUALITA.*

Se e vero che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve essere fatta con citazione da notificarsi 'personalmente a norma degli artt 137 e seguentì cod proc civ (art 392 comma secondo cod proc civ) e che la inosservanza di tale norma produce la nullita della sentenza del giudice di rinvio, deve pero ritenersi che, qualora sia stata riassunta la causa davanti al giudice di rinvio limitatamente alla richiesta di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art 389 cod proc civ, la discussione delle questioni di merito puo essere ritualmente proposta dalla controparte mediante il mero deposito della comparsa di risposta, senza necessita di notificare personalmente la comparsa stessa. (V 782/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)