Sez. 1, Sentenza n. 1310 del 01/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147697 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - RICEZIONE - EFFETTUATA DAL SEGRETARIO GIUDIZIARIO DELL'UFFICIO COMPETENTE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - RICEZIONE - EFFETTUATA DAL SEGRETARIO GIUDIZIARIO DELL'UFFICIO COMPETENTE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
E Obbligo del cancelliere attestare la data di presentazione dei motivi di impugnazione e far risultare ogni irregolarita alla presentazione stessa. Nel caso di omessa annotazione della data del deposito da parte del cancelliere non si puo, per cio solo, ritenere che il deposito sia avvenuto fuori termine, dovendosi il dubbio sulla tempestivita della presentazione risolvere in favore della impugnazione. (nella specie i motivi di impugnazione del pubblico ministero erano stati ricevuti ed accettati non gia dal cancelliere ma dallo stesso segretario giudiziario che aveva assistito il giudice all'udienza e che ne aveva certificato il deposito - tempestivamente effettuato - 'per il cancellierè). (V mass n 135831; (V mass n 135657; (V mass n 125229; (V mass n 124638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 12/07/1975 num. 311 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)