Sez. 3, Sentenza n. 6262 del 28/03/1983 Ud. (dep. 06/07/1983) Rv. 159784 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - OMISSIONI DEL CANCELLIERE NELLA REDAZIONE DEL VERBALE - CONSEGUENZE - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - OMISSIONI DEL CANCELLIERE NELLA REDAZIONE DEL VERBALE - CONSEGUENZE - RATIO.*
Nell'ipotesi in cui il cancelliere ometta, nel redigere il verbale di ricezione di dichiarazione di impugnazione, la data dell'atto, incombe al giudice l'Obbligo di accertare aliunde la tempestività della presentazione della dichiarazione; ciò in quanto non possono farsi discendere, per l'imputato, effetti preclusivi da una inadempienza del pubblico ufficiale né possono imporsi allo impugnante l'Onere di una prova che non trae origine né dalla lettera, né dalla ratio delle norme vigenti. (Conf mass n 155613; (Conf mass n 153202; (Conf mass n 147697 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 140, Cod. Proc. Pen. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)