Sez. 1 - , Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018 (Rv. 649027 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Competenze professionali spettanti all'avvocato - Giudizi riuniti - Liquidazione del compenso per ciascun giudizio prima della riunione - Necessità - Compenso unico relativo alla sola attività successiva alla riunione delle cause - Applicabilità ai diritti di procuratore e alle spese - Esclusione - Aumento del 20% dell’onorario di avvocato sul compenso unico liquidato - Facoltà del giudice - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)