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Sez. 6, Sentenza n. 1644 del 29/11/1995 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 203734 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Assistenza agli associati | Elemento materiale - Distinzione dalla partecipazione all'associazione e dal favoreggiamento.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203734-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Assistenza agli associati

Il delitto di cui all'art. 418 cod. pen. ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si dà rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associ azione per delinquere; il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato nel reato "de quo", a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il concetto di "dare vitto" va identificato con qualunque forma di protezione logistica - precaria o stabile, temporanea o permanente - offerta al singolo associato; e che quello di "fornire vitto", va inteso in senso ampio, tenendo presente che la parola "vitto", dal latino "victus", indica la provvisione necessaria al vivere, vale a dire quel complesso di beni, come il cibo, il vestiario ed altri generi necessari alle esigenze soggettive del singolo individuo, indispensabili per assicurare il minimo vitale ad una persona).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 418

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)