Sez. U, Sentenza n. 2693 del 21/08/1972 (Rv. 360324 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - RILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - RILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
La Competenza giurisdizionale si determina con riferimento all'oggetto della controversia, in base cioe al petitum sostanziale, caratterizzato dall'interesse fatto valere in concreto, indipendentemente dalla prospettazione della parte. Se e vero, peraltro, che il giudice non e vincolato da tale prospettazione, e puo prescindere - ai fini della giurisdizione - dal petitum formale e pur vero che non puo mutare il petitum sostanziale e ravvisare la giurisdizione non gia in base ad una controversia esistente, bensi in relazione ad altra controversia eventualmente possibile. L'errore emendabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della giurisdizione, e infatti solo quello relativo alla qualificazione giuridica che la parte ha dato all'interesse dedotto, senza che tanto possa, pero, mutare il fatto dedotto e le doglianze effettivamente prospettate.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)