Sez. U, Sentenza n. 1829 del 12/05/1975 (Rv. 375488 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - RILEVANZA - PROSPETTAZIONE FORMALE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - RILEVANZA - PROSPETTAZIONE FORMALE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Al fine dell'attribuzione di una controversia alla giurisdizione ordinaria od amministrativa, il giudice, tenuto ad indagare sul cosiddetto petitum sostanziale, ossia ad accertare se la situazione dedotta dall'attore come non conforme a legge sia configurabile, con riferimento alla protezione accordata dallo ordinamento giuridico, come lesiva di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, puo discostarsi dalla formale prospettazione data dall'attore alla domanda, ove questa non risulti conforme alla effettiva situazione fatta valere. (V 2693/72, mass n 360324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)