Sez. 3, Ordinanza n. 21516 del 12/11/2004 (Rv. 578023 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci - Tariffa "a forcella", obbligatoria - Compilazione della lettera di vettura - Liquidità ed esigibilità del credito - Sussistenza - Foro competente - Individuazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
In tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale ("forum destinatae solutionis"), la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni per crediti liquidi ed esigibili debbono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche al corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci secondo il sistema dell'obbligatoria tariffa "a forcella". La misura del corrispettivo suddetto, infatti, va stabilita con l'applicazione dei determinati parametri obbligatori fissati dalla tariffa, in rapporto alle indicazioni che debbono essere precisate nella lettera di vettura compilata da chi effettua il trasporto, onde il relativo calcolo, seppure deve tenere conto della combinazione dei vari elementi indicati, si risolve, comunque, nella mera operazione aritmetica dell'applicazione delle voci spettanti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti circa la entità complessiva della prestazione fornita, che è quella comprovata dal documento suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)