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Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 05/08/1999 (Rv. 529192 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA DI VETTURA - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Tariffa a forcella, obbligatoria - Subtrasporto - Compilazione della lettera di vettura - Obbligo di compilazione a carico del subvettore - Sussistenza - Mancata produzione del documento - Istanze istruttorie suppletive - Idoneità - Valutazione rimessa al giudice del merito.
Stato
decisa il 1999-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529192-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA DI VETTURA - IN GENERE

Nel contratto di subtrasporto la lettera di vettura, che deve contenere, ai sensi dell' art. 16 del d.P.R. 9 gennaio 1978 n. 56, tutte le indicazioni necessarie per determinare la tariffa obbligatoria a forcella per il trasporto di merce su strada, deve esser compilata da colui che in concreto effettua il trasporto e perciò non dal vettore - spedizioniere, ma dal subvettore; pertanto, in assenza della conservazione - obbligo peraltro amministrativamente sanzionato per almeno un biennio dall' eseguito trasporto ai sensi dell'art. 58, terzo comma, legge 6 giugno 1974 n. 298 - da parte di questi di uno dei quattro esemplari che egli deve redigere spetta al giudice del merito valutare l'idoneità delle istanze istruttorie dal medesimo avanzate per fornire elementi idonei all'applicazione della tariffa legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1684, DPR 09/01/1978 num. 56 art. 16, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)