Sez. L, Sentenza n. 12333 del 18/11/1992 (Rv. 479591 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi | Nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata contestazione dell'omissione - Estensione alle parti del provvedimento relative al pagamento del debito - Inammissibilità.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi
In tema di depenalizzazione e applicazione di sanzioni amministrative, la nullità dell'ordinanza ingiunzione emessa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ai sensi dell'art. 35 legge n. 689 del 1981, derivante dalla mancata contestazione della violazione attinente all'omesso versamento di contributi o premi assicurativi, non si estende anche alle parti dell'ordinanza relativa al pagamento di tale debito, e il giudice adito in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, pur annullando l'ordinanza per la parte relativa all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, deve conoscere delle altre pretese creditorie, senza necessità di ulteriore domanda da parte dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)