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Sez. 1, Ordinanza n. 900 del 26/10/1965 Cc. (dep. 03/01/1966) Rv. 100042 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - SENTENZA CONTUMACIALE - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'IMPUTATO DA PARTE DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO - INAMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1965-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100042-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - SENTENZA CONTUMACIALE - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'IMPUTATO DA PARTE DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO - INAMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE.*

Non costituisce caso fortuito ne forza maggiore, che giustifichi la restituzione in termini, per la proposizione dell'impugnazione, l'omessa comunicazione all'imputato della sentenza contumaciale da parte del difensore domiciliatario che, a sua volta, ometta di informare l'interessato. Tale circostanza, infatti, non ha i caratteri della forza maggiore o del caso fortuito poiche la forza maggiore e la vis cui resisti non potest, per cui l'uomo non agit sed agitur, e il caso fortuito e quell'evento impreveduto e imprevedibile che nessuna diligenza, prudenza o perizia puo evitare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)