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Sez. 1, Sentenza n. 1954 del 17/06/1968 (Rv. 333977 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO ENUNZIATA IN ATTO PRESENTATA PER LA REGISTRAZIONE - CONDIZIONI PER LA TASSABILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333977-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO ENUNZIATA IN ATTO PRESENTATA PER LA REGISTRAZIONE - CONDIZIONI PER LA TASSABILITA.*

Ai fini della tassabilita, a norma dell'art. 62 comma 2 della legge sul registro, dell'atto costitutivo di una societa di fatto enunziato in altro atto presentato al registro, basta che nell'atto enunziante siano chiaramente indicati gli estremi essenziali del rapporto di societa, in ordine sia alle persone dei soci, sia all'oggetto della attivita sociale, sia infine, ai conferimenti. Invero, per la valida Costituzione di una societa di fatto e sufficiente l'accordo fra i partecipanti sul conferimento di determinati beni onde esercitare in comune una data attivita lucrativa, mentre tutte le altre modalita del rapporto restano regolate, in Mancanza di specifici patti, dalle norme del codice civile. (V. 1340-66, massima n. 322665).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)