Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7813 del 29/03/2018 (Rv. 648572 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Immigrazione – Diniego di protezione internazionale delle Commissioni territoriali – Ricorso – Competenza territoriale – Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto in cui è situato il centro di accoglienza o trattenimento – Corte d’appello avente sedi distaccate – Irrilevanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di individuazione del tribunale competente a conoscere delle cause in materia di provvedimenti afferenti alla protezione internazionale dei richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale, pronunziato dalla Commissione territoriale, è il tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello in cui si trova il centro di accoglienza o trattenimento dello straniero, e non il tribunale avente sede nel luogo in cui risulta insediata una sezione distaccata della corte d'appello, sebbene nel suo circondario si trovi il centro di accoglienza o trattenimento dello straniero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)