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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26406 del 07/11/2017 (Rv. 647020 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale – Diniego di protezione internazionale delle Commissioni territoriali – Ricorso – Competenza territoriale - Tribunale distrettuale in cui è situato il centro.
Stato
decisa il 2017-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647020-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale, in forza dell’art.19, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 del d.lgs n. 142 del 2015, applicabile "ratione temporis", giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunziato dalla Commissione territoriale è il tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto della corte di appello in cui è situato il centro di identificazione od accoglienza o la struttura governativa o la struttura del sistema di protezione nel quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)