Sez. U, Sentenza n. 607 del 01/09/1999 (Rv. 529545 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Soggetto illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso - Azione di risarcimento danni - Devoluzione al giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
La domanda del soggetto che, lamentando di essere stato illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso, pretenda da tale ente il risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni non percepite, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto volta alla tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo al corretto espletamento del concorso, la cui procedura è disciplinata - anche per quanto concerne l'atto di nomina - da tipiche norme di azione, le quali tutelano, nel loro contenuto fondamentale, l'interesse pubblico attinente alla organizzazione di tali uffici, senza prendere, quindi, direttamente in considerazione gli interessi individuali dei privati concorrenti; i quali sono titolari di un interesse legittimo all'osservanza di dette norme, tutelabile esclusivamente davanti al giudice amministrativo, essendo ipotizzabile la tutela risarcitoria innanzi al giudice ordinario soltanto se il provvedimento annullato sia, oltre che illegittimo, anche illecito, ossia se abbia inciso, ledendola, su una posizione avente natura e consistenza di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)