Sez. U, Sentenza n. 8211 del 06/07/1992 (Rv. 478043 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Interessi legittimi | Soggetto illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso - Azione di risarcimento danni - Devoluzione al giudice amministrativo -
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Interessi legittimi
La domanda del soggetto, che, lamentando di essere stato illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso, pretenda da tale ente il risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni non percepite, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto volta alla tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo al corretto espletamento del concorso, la cui procedura è disciplinata -anche per quanto concerne l'atto di nomina- da tipiche norme di azione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)