diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1695 del 29/04/1977 Cc. (dep. 13/10/1977) Rv. 137082 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL PM - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - OBBLIGO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137082-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL PM - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - OBBLIGO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI - ESCLUSIONE.*

Per esigenze di speditezza, data la particolare caratteristica di urgenza dei procedimenti incidentali sulla liberta personale dell'imputato, in caso di impugnazione da parte del PM, non deve osservarsi il disposto dell'art 372 cod proc pen. la legge non prescrive alcun avviso e deposito ex officio, e tale disciplina non contrasta con la inviolabilita del diritto di difesa dell'imputato: questi, infatti, dalla notificazione del proposto gravame, e legittimato ad esaminare tutti gli Atti non vincolati dal segreto istruttorio, a richiederne eventualmente copia, ed essere, cosi, in grado di apprestare e proporre le proprie difese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)