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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 12/05/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159749 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - ATTI DOVUTI - ATTI CONCERNENTI LA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159749-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - ATTI DOVUTI - ATTI CONCERNENTI LA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*

Nei procedimenti incidentali sulla libertà personale non costituiscono adempimenti dovuti né il deposito degli Atti in cancelleria né il successivo avviso all'imputato e al difensore; ciò in considerazione dell'esigenza di speditezza della procedura camerale, esigenza che non vulnera il fondamentale principio del contraddittorio, giacché il diritto di prendere cognizione degli Atti, di estrarne copia e di presentare memorie e deduzioni è adeguatamente tutelato mediante la facoltà concessa ad entrambi di fare la richiesta di riesame di tutti gli Atti necessari per l'apprestamento delle difese. Tale principio è valido pur dopo la sent. N. 199 del 1975 della Corte costituzionale. (V mass n 137082; (V mass n 134397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)