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Sez. 2, Sentenza n. 5636 del 25/02/1988 Ud. (dep. 07/05/1988) Rv. 178351 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - NOZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178351-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - NOZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - COMPATIBILITÀ.*

In tema di ricettazione, la sussistenza della particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 648 secondo comma cod. pen. va affermata nel quadro di una valutazione complessiva dello episodio quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive che consentono di attribuirgli il carattere di particolare tenuità. L'attenuante della speciale tenuità del danno prevista nell'art. 62 n. 4 cod. pen. si riferisce invece unicamente al valore materiale della cosa ed è perciò compatibile con la predetta ipotesi di ricettazione. Contrasto segnalato alla P. 201 della pubblicazione ufficiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)