Sez. 1, Sentenza n. 6643 del 15/03/2013 (Rv. 625475 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Titolo - Sentenza di omologazione - Decreti attuativi ed integrativi del giudice delegato - Carattere meramente esecutivo - Decisorietà - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
Poiché il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, nonchè l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, terzo comma, legge fall. - hanno carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del suo potere dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato, e sono privi di carattere decisorio, non potendo influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale degli interessati, incise solo dalla menzionata sentenza, ne deriva che tali decreti non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)