Sez. 1, Sentenza n. 12862 del 04/09/2002 (Rv. 557245 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Titolo esecutivo - Sentenza di omologazione - Decreti attuativi ed integrativi del GD - Natura meramente esecutiva - Conseguenze - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. dei decreti del GD o di quelli emessi in sede di reclamo dal tribunale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione - hanno carattere meramente esecutivo, con la conseguenza che detti decreti, al pari di quelli emessi dal tribunale su reclamo ex art. 26 legge fall., non risolvendo alcun conflitto tra assuntore e terzo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)