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Sez. 2, Sentenza n. 8329 del 01/09/1997 (Rv. 507423 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari - Costituzione di un "condominio di gestione" su autorizzazione dell'ente - Pagamento dei contributi in base allo stato di ripartizione approvata dall'assemblea - Legittimazione attiva dell'amministratore ad agire specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507423-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Gli assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari autorizzati dall'ente proprietario a provvedere all'amministrazione ordinaria degli immobili costituiscono "un condominio di gestione", che opera secondo schemi corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che il suo amministratore è legittimato ad agire in giudizio nei confronti degli assegnatari morosi per il pagamento dei contributi dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza necessità di una specifica autorizzazione, trattandosi di controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)