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Sez. 1, Sentenza n. 5023 del 08/05/1995 (Rv. 492161 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Cosiddetto "Condominio di gestione" - Costituzione tra gli assegnatari - Spesa relativa ai servizi di portierato e di riscaldamento - Quota variabile - Determinazione da parte dell'assemblea degli assegnatari - Legittimità - Corresponsione all'amministratore anziché all'ente proprietario - Obbligo.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492161-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Dal momento dela costituzione del cosiddetto "Condominio di Gestione" tra gli assegnatari di alloggi economici e popolari, spetta all'assemblea condominiale il potere di deliberare sull'uso e godimento delle cose comuni e sulla ripartizione delle relative spese, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, con la conseguenza che ove detto condominio assuma direttamente la gestione dei servizi di portierato, di riscaldamento oltre l'ordinaria manutenzione delle parti comuni dell'edificio, la quota variabile di spesa relativa a tali servizi viene legittimamente determinata dagli stessi assegnatari riuniti in assemblea e deve essere corrisposta all'amministratore, anziché all'ente proprietario, con esclusione di eventuali spese generali (come l'assicurazione od altro) ancora sostenute da detto ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)