Sez. 2, Sentenza n. 19957 del 26/09/2007 (Rv. 599883 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Procedimento possessorio - Riassunzione effettuata con ricorso - Inosservanza dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. - Tempestività della riassunzione - Valutazione - Data del deposito del ricorso - Irrilevanza - Data di notifica del ricorso e del decreto - Rilevanza esclusiva.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La tempestività della riassunzione di un procedimento possessorio si determina sulla base della data di notifica dell'atto di riassunzione che deve assumere la forma della comparsa così come richiesto nell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.. Ove, al contrario, si sia proceduto con ricorso, non ha rilievo la data di deposito, essendo necessaria la notificazione tempestiva dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza, poiché l'adozione del ricorso è richiesta esclusivamente per la fase sommaria del procedimento mentre nella fase successiva a cognizione piena, così come nei gradi successivi del giudizio, trova integrale applicazione il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)