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Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 20/01/2005 (Rv. 578597 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Conclusione della fase sommaria - Fase di merito - Fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso giudice - Necessità - Termine erroneamente assegnato per la proposizione del giudizio di merito - Conseguenze - Riassunzione del medesimo giudizio instaurato con il ricorso introduttivo - Configurabilità - Fondamento. .
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578597-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

Il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria - che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale - e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicchè con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sè del giudizio relativamente alla fase di merito; peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perchè non esaurito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)