Sez. 1, Sentenza n. 19437 del 18/12/2003 (Rv. 569060 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Curatore speciale del minore, nominato ex art. 17 della legge n. 184 del 1983 - Qualità di litisconsorte necessario nel relativo giudizio, anche in sede di impugnazione - Configurabilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il curatore speciale del minore, nominato a seguito dell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, - assume nel relativo giudizio, e perciò anche in sede di impugnazione (ricorso in appello e per Cassazione) agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., la veste di litisconsorte necessario.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)