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Sez. 1, Sentenza n. 12491 del 21/09/2000 (Rv. 540327 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Curatore speciale del minore nominato ex art.17 legge n. 184 del 1983 - Legittimazione processuale autonoma - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di appello revocante lo stato di adottabilità dichiarato in primo grado - Impugnabilità in Cassazione da parte del curatore speciale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540327-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il curatore speciale del minore, nominato ai sensi dell'art. 17 legge n. 184 del 1983 a seguito della opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, assume nel relativo giudizio, quale contraddittore necessario, una legittimazione processuale autonoma e può, quindi, esercitare la facoltà di proporre appello o ricorso per Cassazione, così come quella di rinunciarvi, in relazione agli interessi del minore e senza necessità di autorizzazione alcuna; ne consegue che il suddetto curatore ben può impugnare la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, abbia revocato lo stato di adottabilità, giacché la revoca dello stato di adottabilità, in funzione del quale sia stata disposta la nomina del curatore, non comporta l'automatica caducazione di tale nomina.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)